In riferimento alle diverse richieste pervenute circa il valore da attribuire alle missive di richiesta dei canoni enfiteutici, si precisa quanto segue.
Lo scrivente Ufficio ha richiesto il pagamento del canone enfiteutico annualità 2006 - 2011. Nella lettera è stato precisato che la "comunicazione è valida quale formale diffida e contestuale messa in mora".
Trattasi appunto di diffida (ai sensi dell'art. 1454 c.c.) il cui unico effetto è quello di interrompere termini prescrizionali.
L'atto non deve essere confuso con ordinanza ingiunzione né con avviso di accertamento applicandosi alla fattispecie norme civilistiche e non tributarie.
La presente allo scopo di chiarire l'equivoco e confermare che gli Uffici stanno procedendo a verifica delle singole posizioni anche al fine di correggere eventuali errori contenuti nelle richieste.
Il Dirigente della Ripartizione Finanziaria
Dott. Corinto Pirocchi
p.p.v. Il Sindaco Avv. Antonio Luciani