AVVISO - PROROGA DEFINIZIONE DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO
ai sensi della Legge n° 47/1985 e Legge n° 724/1994
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Urbanistica – Edilizia
Visto l’art. 55 della Legge Regionale n. 2 del 10 gennaio 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 speciale del 16.01.2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio che ha stabilito quanto segue:
Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, art. 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2013.
Considerato che in data 12 dicembre 2013 il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge recante “Modifica alla L.R. 12/12/2010 n° 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008 n° 11 “Norma in materia di Commercio” e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del Commercio). Riconoscimento dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo quale Centro culturale di alta specializzazione e modifiche alle leggi refionali nn° 91/1994, 7/2002, 15/2004, 1/2012 e 2/2013” il cui art. 9 apporta modifiche ai termini di efficacia della previgente normativa regionale disciplinante la definizione delle pratiche di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n° 47/1985, Capo IV ed alla Legge n° 724/1994 (art. 55 L.R. n° 2/2013)
RENDE NOTO
che le pratiche di condono edilizio ancora pendenti, a pena di decadenza della sanatoria edilizia straordinaria, devono essere definite dal Comune entro il 31 dicembre 2014, giusta comunicazione della stessa Regione Abruzzo prot. n° 6021 del 20/12/2013
Francavilla al Mare, 08/05/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Dott.ssa Carmela EQUIZI