IL SINDACO
Vista la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione della Regione Abruzzo – ASL 02 Lanciano – Vasto – Chieti ad oggetto “Virus West Nile: indicazioni operative a seguito del riscontro di positività nell’ambito della sorveglianza veterinaria ed entomologica nella provincia di Chieti ”, acquisita agli atti del Comune recante prot. 86322 del 16.8.2024;
Dato atto che in detta comunicazione la ASL evidenzia le particolari e necessarie azioni di prevenzione da porre in essere per scongiurare l’eventuale trasmissione del virus a seguito di puntura della zanzara del genere Culex;
Evidenziato che la malattia da West Nile virus si trasmette mediante la puntura di zanzare infette; le zanzare vettori della malattia appartengono alla famiglia delle Culex (la comune zanzara tipica della nostra zona) normalmente presenti durante il periodo estivo sia in zone rurali sia in zone urbane sovrapponendosi, in quest’ultimo contesto, alla zanzara tigre con cui condivide molti focolai larvali;
Evidenziato, inoltre, che la malattia neuro invasiva da West Nile virus si manifesta prevalentemente negli anziani e in persone affette da patologie croniche e che determinano immunodepressione;
Dato atto che il Dipartimento di Prevenzione della Regione Abruzzo nella predetta nota ha sottolineato che è necessario che i Comuni garantiscano una “maggiore attenzione alla corretta gestione del territorio con azioni di risanamento ambientale”;
Preso atto che con la medesima comunicazione, il Dipartimento di Prevenzione della Regione Abruzzo raccomanda l’eliminazione di focolai larvali rimovibili, la manutenzione delle aree verdi pubbliche, l’eliminazione dei rifiuti per evitare la raccolta di acqua in contenitori anche di piccole dimensioni;
Viste le precedenti Ordinanze Sindacali n° 33 e 34 con le quali venivano dati indirizzi alla cittadinanza circa il potenziamento degli interventi di lotta alle zanzare;
Atteso che le predette Ordinanze avevano una efficacia temporale con decorrenza immediata e termine al 30/09/2024;
Preso atto che negli scorsi giorni sono stati registrati alcuni casi di malattia da West Nile nei Comuni limitrofi;
Dato atto che l’Ordinanza è assunta senza la preventiva comunicazione di avvio di procedimento di cui all’art. 7 della L. 241/90 ai soggetti interessati, essendo caratterizzata da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie dall’urgenza di dare immediata tutela alla salute pubblica stante il potenziale rischio rappresentato, dando al contempo atto che la comunicazione/notifica è effettuata tramite la pubblicazione stante il numero indeterminato di soggetti destinatari;
Ritenuto che sussista la necessità di emettere un provvedimento atto a recepire le indicazioni della Regione Abruzzo e prorogare gli interventi volti all’eliminazione di potenziali focolai;
Visti:
• il R.D. n. 1265/1934;
• la L.R. 14 agosto 1981, n. 32 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità avvalendosi della collaborazione dell’AUSL;
• l’art. 50 del D. Lgs. 267/00;
ORDINA
1. Di potenziare gli interventi di lotta antilarvale e adulticida nelle aree in cui sono presenti abitazioni private, strutture sanitarie e socio-sanitarie (ad es. Hospice, RSA, Case di Riposo, Comunità Alloggio, Case Famiglia), Parchi Pubblici;
2. Le attività di cui al punto 1) dovranno essere svolte dai cittadini con ogni necessaria e dovuta cautela a tutela della pubblica incolumità;
3. Alla società COSVEGA srl di garantire una adeguata manutenzione dei parchi pubblici al fine di evitare ristagni di acqua, l’eliminazione di focolai larvali rimovibili, la manutenzione delle aree verdi pubbliche, l’eliminazione dei rifiuti per evitare la raccolta di acqua in contenitori anche di piccole dimensioni garantendo una adeguata manutenzione con particolare attenzione alla rimozione dei potenziali focolai larvali;
INVITA
- i proprietari degli equidi a vaccinare gli animali di proprietà;
- i cittadini ad attuare misure straordinarie di pulizia e manutenzione delle aree verdi private in modo da evitare ristagni di acqua, l’eliminazione di focolai larvali rimovibili, l’eliminazione dei rifiuti per evitare la raccolta di acqua in contenitori anche di piccole dimensioni
RICORDA
1) l’ obbligo di comunicazione preventiva dei trattamenti adulticidi effettuati negli spazi privati e di affissione nell’area oggetto di trattamento di avvisi informativi come da indicazioni riportate nel Piano regionale di lotta e contrasto alle Arbovirosi 2024;
2) la necessità del proseguimento della lotta al vettore mediante trattamenti larvicidi e adulticidi ordinari da parte di tutti i cittadini, soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza.
AVVERTE
ai trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1) della presente Ordinanza sarà inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 fatto salvo quanto previsto dall’articolo 650 del Codice Penale.