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Vademecum in materia di "Abbruciamento dei residui vegetali"
vetrata del comune
04-01-2016

Al fine di contribuire a fare un po' di chiarezza sull'applicazione della normativa in materia di "Abbruciamento di residui vegetali", va ricordato che con la conversione in legge del decreto n. 91/2014, ad opera della legge 11 agosto 2014 n. 116 (pubblicata in G.U. 20 agosto 2014, n. 192), è entrata in vigore la norma che disciplina la combustione in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale. In tal modo il legislatore ha inteso creare una deroga dal campo di applicazione del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. solo per quei materiali prodotti da attività agricole e forestali (es. sarmenti di vite, potature di olivo, potature forestali etc.) e quindi nell'esercizio di attività professionale e non dai privati cittadini.
Alla luce del vigente quadro normativo si rammenta quindi che:
A) Il materiale vegetale proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi di pertinenza di abitazioni insediamenti produttivi o similari è un rifiuto e pertanto deve essere gestito da parte del produttore mediante il conferimento al servizio pubblico di raccolta: mediante prenotazione di ritiro a domicilio al numero verde della Cosvega srl (Numero Verde 800555933) ovvero mediante conferimento diretto presso l'isola ecologica di Valle Anzuca negli orari e con le modalità previste ovvero, se in piccoli quantitativi, ai bidoncini in dotazione (o nei bidoni condominiali) relativi alla frazione organica;
B) Il materiale vegetale, invece, proveniente dalle attività agricole e/o forestali può essere utilizzato nel medesimo luogo di produzione, come ammendante o concimante, attraverso l'operazione di abbruciamento nel rispetto delle norme tecniche in materia.

Si definisce rifiuto, infatti, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".
Al medesimo art. 183 si definisce cosa si intende, nello specifico, per rifiuto organico cioè "i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici etc..", introducendo quindi nella definizione anche lo scarto vegetale di giardini e parchi, ribadendo, qualora ce ne fosse bisogno, che tali materiali sono e rimangono rifiuti.
L'art. 185, invece, riporta i casi di esclusione dal regime di rifiuto per taluni materiali; non rientrano infatti (art. 185 comma 1 lett. f)) "omissis..., paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, omissis..."
Si lega, pertanto la tipologia, del materiale (sfalci e potature) all'origine della stessa (agricola e/o forestale) al fine dell'esclusione dalla definizione di rifiuto.
Possono quindi essere esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. solo quei materiali prodotti da attività agricole e forestali (es. sarmenti di vite, potature di olivo, potature forestali etc.).
Pertanto si ribadisce che:
1. i rifiuti di giardini e parchi devono essere gestiti come rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
2. solo ed esclusivamente i materiali agricoli e forestali non pericolosi possono essere utilizzati in agricoltura, come ammendante e/o concimante oppure per la produzione di energia;

Vanno comunque rispettate tutte le indicazioni ed i divieti regionali e comunali in materia eventualmente emanati per esigenze specifiche e per i periodi in questi indicati.

Ricordarsi sempre e comunque che:
• Resta il divieto assoluto di mischiare ai residui di natura vegetale altre tipologie di materiale (es. Teloni di plastica, cassette o contenitori in plastica). In tal caso si configurerebbe il reato di illecito smaltimento di rifiuti e di combustione illecita di rifiuti. Inoltre i conseguenti fumi tossici che si verrebbero a produrre possono integrare il reato di cui all'Art. 674 Codice Penale per l'effetto di molestia/danno potenziale alle persone.
• La quantità massima ammissibile è di tre metri steri per ettaro giornaliera
• Resta espressamente vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento e nei periodi ad alto rischio d'incendio così come definiti a livello Regionale;
• L'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e altamente combustibile.
• Il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli che abbiano una dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili.
• Le operazioni devono essere effettuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco e abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.

 

f.to
L'Assessore all'Ambiente

 

Il Sindaco

Allegato: Schema abbruciamento.pdf (11 kb) File con estensione pdf

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